La Canapa Light è rimasta legale? Ecco le disposizioni del decreto ministeriale

La controversa canapa è stata oggetto di discussione nei decreti interministeriali mirati a stilare le normative della sua produzione e commercializzazione in termini legali.

La canapa light è rimasta legale? Precisamente in queste ultime settimane si era in attesa di un provvedimento sulla posizione di legalità della canapa light

Sorge la domanda: la canapa light è rimasta legale? Precisamente in queste ultime settimane si era in attesa di un provvedimento sulla posizione di legalità della canapa light.

Sia i produttori di cannabis che i clienti del settore, aspettavano il decreto sulla permissibilità della produzione e vendita da parte dei negozi ed e-commerce di Canapa legale, e precisamente questo puntualizziamo in questo articolo

A seguito delle risoluzioni riguardanti la Canapa light, in data 12 gennaio del 2022, durante la conferenza interministeriale Stato-Regioni la canapa è stata inclusa nella categoria di piante officinali.

Inoltre, è stato definito l’elenco di quella classifica così come ‘criteri di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee’ stando a quanto spiegato da Filippo Gallinella  incaricato Presidente della Commissione Agricoltura della Camera.

Per fare chiarezza le piante officinali sono quelle con la particolarità di essere aromatiche, da profumo e/o a scopi medicinali.

Dal decreto si evidenzia che le normative che riguarda la canapa light sono rimaste invariati, questo vuol dire che le regole stipulate per la cannabis light seguono il ‘testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza’ D.P.R 309/90.

Dunque, la vendita dei prodotti derivati dalla canapa legale è basata sui criteri del settore, in poche parole:

  • La coltivazione e ulteriore commercializzazione a scopi farmaceutici è solo possibile dopo autorizzazione firmata del Ministero della Salute,
  • Mentre che a uso alimentare segue il regolamento CE n.178/2002 che stipula ‘principi e requisiti generali della legislazione alimentare, per la sicurezza alimentare e indicazione di procedure nel campo’.

Sottolineando che a livello tecnico, di collezionismo ed espositivo i decreti non considerano illegale la canapa light e quindi rimane immutabile.

Per riassumere tutto, il decreto interministeriale ha semplicemente riaffermato quanto pronunciato nei D.P.R e regolamenti accennati prima, il che si traduce in una normale operatività nel settore della filiera produttiva di canapa e regolare attività dei venditori al dettaglio sempre che vengano rispettati i provvedimenti della Legge 242/2016 per la ‘promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa’.

Dunque, le persone interessate ad acquistare prodotti della canapa light *non subordinati a scopi terapeutici* possono ancora trovarli presso gli shop ed e-commerce nell’ambito.

Nonostante l’invariabilità nelle decisioni che c’erano già presenti, il settore direttamente interessato si è espresso sul fatto che il decreto non abbia appianato le ambiguità delle norme in grado di fare distinzione sulla coltura delle varietà ammesse di canapa light e la produzione e commercializzazione di foglie, sostanze attive e infiorescenze a livello farmaceutico.

A riguardo, le associazioni della filiera della canapa che partecipano al gruppo tecnico presso il Ministero dell’Agricoltura hanno espresso che ci vorrebbe un provvedimento per valutare una modifica del decreto che riconosca anche le potenzialità di investimenti e crescita nel settore della coltivazione di canapa a basso thc nel campo agricolo e di trasformazione.

Associazioni influenti nel settore (tra cui Resilienza Italia Onlus, Canapa Sativa Italia, Sativa Molise, Sardinia Cannabis, e LaCanapaCiUnisce) hanno comunicato la loro inquietudine su come la mancanza di chiarimenti sul tema anteriormente espresso possa creare fraintendimenti, in quanto le normative ribadite hanno semplicemente limitato la regolazione ai semi e i derivati, ritenendo necessaria fare una distinzione tra la coltivazione delle varietà ammesse dalla legge 242/2016 e la produzione di foglie, sostanze attive e infiorescenze dal punto di vista terapeutico.

La poca chiarezza e approfondimento nel decreto sulla valorizzazione e distinzione nella coltura della Cannabis sativa L. e delle varietà ammesse dalla legge 242/2016 (punto 4, articolo 1 del decreto) ha creato ulteriori malcontenti, motivo per il quale i membri di Federcanapa hanno trasmesso una comunicazione rivolta agli assesorati all’agricoltura delle Regioni.

Hanno specificato che il decreto interministeriale annullerebbe la capacità (e il potenziale) di produrre foglie e infiorescenze a basso THC che possono trovare applicazioni in ambiti non medicinali, in quanto le varietà di cannabis light sono ricche di terpeni e cannabinoidi che possono essere usati, ad esempio:

  • Per lavorare aromi
  • Produrre sostanze attive non stupefacenti (quali cbd)
  • Derivati per l’industria della cosmesi 

Insomma, le parti della piante in questione (fiori e infiorescenze: con proprietà officinali) racchiudono un enorme potenziale per gli utilizzi fuori dal campo medicinali, ove gli imprenditori della filiera potrebbero investire per generare profitti non legati alla medicina, e sempre dentro del quadro legale basato sul contenuto di THC.

Mentre in altri paesi europei hanno addirittura confermato la legittimità della produzione dell’uso di fiori e foglie della canapa per lavorare estratti della pianta, in Italia ci sono delle divergenze prodotte sicuramente per erogare un decreto in modo generale che non considerare importanti aspetti scientifici che riguarda la pianta di Canapa.

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