Dal decreto ministeriale firmato il 1 ottobre e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 ottobre, che entrerà in vigore dal giorno 30 di questo mese dell’anno in corso, è stato emesso che l’olio cbd entra nella categoria di sostanze stupefacenti (inserito nella tabella dei medicinali, sezione B) per cui c’è ancora incertezza per quanto riguarda la sua commercializzazione come prodotto non psicoattivo (non psicotropo) con vendita libera nei negozi di canapa light. Vediamo quali saranno le possibile conseguenze.
Tutto accade dopo la richiesta di introduzione per la commercializzazione come farmaco a base di cbd in Europa di un prodotto chiamato Epidiolex, contenente il cannabidiolo (principio attivo della canapa, non psicotropo) per trattare l’epilessia, valido anche per i pazienti con sindrome di Dravet e sindrome di Lennox Gastaut.
Il cosiddetto Epidiolex 2020 è il primo farmaco per curare l’epilessia a base di cannabidiolo, creato dalla farmaceutica GW Pharmaceuticals, ha fatto sì che il decreto ministeriale previamente discusso dal 1 ottobre preveda anche che i prodotti a base di cannabidiolo cbd siano considerati come medicinali e quindi appartenenti alla categoria stupefacenti.
Olio CBD Come Sostanza Stupefacente…Cosa Succederà da Ora in Poi
Nonostante il medicinale previamente accennato: Epidiolex in Italia abbia già ricevuto l’approvazione per la sua entrata nel commercio europeo da parte dell’Agenzia europea per i medicinali (conosciuto come EMA, sigle in inglese per European Medicines Agency), l’AIFA Agenzia Italiana del Farmaco sta analizzando ancora la richiesta di questa casa farmaceutica per quanto riguarda la commercializzazione nel territorio italiano di questo medicinale controllato da un programma di uso compassionevole che già è stato dichiarato all’AIFA.
Sebbene il cannabidiolo come principio attivo della canapa sia riconosciuto come non psicotropo dall’OMS, il Ministero della salute ha firmato il 1 ottobre un decreto che è uscito in Gazzetta Ufficiale il 15 ottobre ed entra in vigore dal 30 di questo mese cita il seguente testo:
‘Nella tabella dei medicinali sezione B è inserita, secondo l’ordine alfabetico, la seguente categoria di sostanze: composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis‘
Cosa vuol dire tutto questo?:
Tutto sommato, da ora in poi l’olio cbd è considerato come uno stupefacente nella tabella dei medicinali, sezione B, del decreto del Presidente della Repubblica 9/10/1990 n. 309, nella categoria di sostanze di composizioni ad uso orale contenenti cannabidiolo da estratti della pianta Cannabis.
Inoltre, come citato nel testo dell’EMA (European Medicines Agency) indica:
‘Nella tabella dei medicinali sono indicati i medicinali a base di sostanze attive stupefacenti ivi incluse le sostanze attive ad uso farmaceutico‘
Pare che ci siano ancora molte cose da chiarire perché sebbene l’Organizzazione Mondiale della Salute OMS abbia dichiarato e appoggiato le proprietà terapeutiche della canapa legale e che i prodotti a base di cannabidiolo non dovessero essere messi dentro nessuna tabella o categoria, bisogna aspettare il parere di noti avvocati dopo aver analizzato quella sentenza:
- Il decreto ministeriale implica che gli oli cbd in vendita libera ad uso non dichiarato non sarebbero più permessi.
Il tutto ci indica che secondo il decreto D.P.R 9 ottobre 1990 n. 309 non si possa vendere liberamente l’estratto cbd (sia sotto la forma di olio cbd legale che capsule di olio cbd ad uso orale, contenente il cannabidiolo principio attivo) in quanto deve essere prodotto con l’autorizzazione dell’AIFA, ciò significa che la vendita dell’olio cannabidiolo ad uso non definito diventerebbe illegale.
Noti avvocati esperti nel settore della cannabis light indicano che al giorno d’oggi gli altri prodotti a base di canapa normativa (non olio cbd) sono ancora tollerati secondo il limite di efficacia drogante canapa che deve essere sotto lo 0.5%, in quanto la canapa light non entra nelle destinazioni di legge della canapa industriale.
Un farmacista esperto della canapa ha sottolineato che sebbene l’estratto di canapa (il cannabidiolo cbd ad uso orale) sia stato introdotto nella tabella B sezione medicinali, non appartengono a quella categoria gli altri prodotti della canapa che invece rientrano nella tabella II, questo significa che qualsiasi olio di cbd (dopo la messa in atto del D.P.R 9 ottobre 1990 n. 309) è considerato un farmaco stupefacente.
Tra l’altro, la tabella dei medicinali è applicabile solo ai farmaci, per cui qualsiasi prodotto a base di canapa (non essendo medicinali) non entra in quella categoria.
Comunque stiamo all’interpretazione degli esperti nel settore e staremo a vedere cosa succederà con la vendita nei negozi di canapa legale di:
- infiorescenze di canapa (non estratto di cannabidiolo)
- cristalli di canapa,
- foglie di canapa, resine, e altri derivati della canapa disponibili sul nostro store online Oasi della Canapa.
Per avere più chiarezze aspetteremo l’arrivo di ulteriori specificazioni dal Ministero della Salute in merito alla commercializzazione di prodotti alla canapa come integratore (e non come farmaco), e se ci saranno dei limiti o percentuali entro i quali non possano essere considerati come stupefacenti.