USO DELLA CANNABIS LIGHT ANCORA NEL CAOS

Il nostro paese continua a permanere nel caos in merito all’ utilizzo della cannabis light.

La Corte di Cassazione era già intervenuta, lo scorso fine di Maggio, vietando il commercio di derivati della canapa in toto, sulla base di un concetto alquanto astratto: l’ efficacia drogante.

La Corte è tornata ancora sull’ argomento alcune settimane fa, con la pronuncia n. 46236. 

Questa volta, si afferma che si commette reato vendendo derivati della cannabis, a livello generico, salvo che si riesca a provare l’ assenza di efficacia drogante della sostanza.

Ciò che colpisce delle due pronunce di cui sopra è il concetto non definito di efficacia drogante. Di cosa si tratta in concreto? Per provare a capire, consideriamo alcuni dettagli dell’ ultima pronuncia.

La sentenza n. 46236 della Corte di Cassazione arriva come conseguenza del ricorso di alcuni2 titolari di negozi di canapa shop ai quali la magistratura competente aveva sequestrato i prodotti del negozio (prodotti erba light) con l’ accusa di aver istigato l’ utilizzo di sostanze stupefacenti. Nel concreto, si trattava di infiorescenze di canapa sativa. 

Leggendo ulteriormente la sentenza, la Cassazione ha ritenuto i negozianti “potenziali spacciatori” anche se i loro prodotti contenevano massimo lo 0,60 per cento di Thc.

L’ evoluzione restrittiva della Cassazione ritiene che il limite dello 0,60 per cento faccia riferimento al solo principio attivo della pianta di cannabis, e non al prodotto oggetto di commercio. Oltre la poca chiarezza dell’ affermazione fatta, come si può stabilire l ‘efficacia drogante della sostanza? Quali i parametri di valutazione?

Come sovente capita nel nostro paese, si afferma il principio, l’ esistenza del reato, ma non si chiarisce il fondamento. Nulla la Corte dice su come misurare l’ efficacia drogante!

Al momento, al Parlamento italiano stanno arrivando proposte di legge in supporto a chi esercita legalmente l’ attività presso i canapa shop. L’ utilizzo della cannabis sativa non è collegabile alla qualità indica della cannabis, dalla quale si estrae marjuana e hashish. La proposta di legge, a firma del Segretario di Più Europa (Della Vedova), vuole cercare di spronare il legislatore a fare chiarezza dopo le sentenze della Cassazione che non definiscono affatto il concetto di efficacia drogante, provando a tutelare chi esercita con trasparenza, e secondo la legge (legge n. 242 del 2016 in vigore), la propria attività nei canapa shop. 

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